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D.L. 11/06/1998 n. 180
Decreto-Legge
11 giugno 1998 n. 180
Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
- Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
- Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, ed in particolare gli articoli 5 e 88;
- Vista la legge 18 maggio 1989 n. 183;
- Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte all'individuazione delle aree a più elevato rischio idrogeologico ed alla conseguente adozione di idonee misure di salvaguardia e prevenzione;
- Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare prime disposizioni per le zone della Campania colpite dai disastri idrogeologici del 5 e 6 maggio 1998 ed altre disposizioni su calamità naturali;
- Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 3 giugno e del 9 giugno 1998;
- Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, il Ministro dell'ambiente, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro per le politiche agricole, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, il Ministro di grazia e giustizia, il Ministro della difesa, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed il Ministro per i beni culturali e ambientali;
emana il seguente decreto-legge:
Art.1 - Piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico e misure di prevenzione per le aree a rischio. Entro il 31 dicembre 1998, le autorità di bacino di rilievo nazionale e interregionale e le regioni per i restanti bacini adottano, ove non si sia già provveduto, piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico, redatti ai sensi del comma 6-ter dell'articolo 17 della legge 18 maggio 1989 n. 183, e successive modificazioni, che contengano in particolare l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico. Entro la stessa data sono comunque adottate le misure di salvaguardia con il contenuto di cui al comma 6-bis dell'articolo 17 della legge n. 183 del 1989 per le aree a rischio idrogeologico. Scaduto detto termine, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato dei Ministri di cui all'articolo 4 della medesima legge n. 183 del 1989, e successive modificazioni, adotta in via sostitutiva gli atti relativi all'individuazione, alla perimetrazione e alla salvaguardia. Per i comuni della Campania colpiti dagli eventi idrogeologici del 5 e 6 maggio 1998 valgono le perimetrazioni delle aree a rischio e le misure provvisorie di salvaguardia previste dall'articolo 1, comma 2, dell'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2787 del 21 maggio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 120 del 26 maggio 1998. Con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del predetto Comitato dei Ministri, sono definiti i termini essenziali per gli adempimenti previsti dall'articolo 17 della citata legge n. 183 del 1989, e suc- cessive modificazioni. Il Comitato dei Ministri di cui al comma 1 può individuare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, le zone a più elevato rischio idrogeologico, nelle quali la maggiore vulnerabilità del territorio si lega a maggiori pericoli per le persone, le cose e i valori ambientali, nonché gli interventi più urgenti per la riduzione del rischio ed i relativi soggetti attuatori. Per la realizzazione degli interventi possono essere adottate, su proposta dei Ministri dell'ambiente e dei lavori pubblici e d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, le ordinanze di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992 n. 225. Per la relativa attività istruttoria i Ministri competenti si avvalgono dei Dipartimenti della protezione civile e per i servizi tecnici nazionali, in coordinazione tra loro, nonché della collaborazione delle regioni e delle province autonome, delle autorità di bacino nazionali, del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche del Consiglio nazionale delle ricerche e, per gli aspetti ambientali, dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente. Ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 183 del 1989, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le Amministrazioni statali, gli enti pubblici, le università e gli istituti di ricerca comunicano a ciascuna regione e provincia autonoma i dati storici e conoscitivi del territorio e dell'ambiente in loro possesso, senza oneri ed in forma riproducibile. Le regioni e le province autonome acquisiscono con le stesse modalità le ulteriori informazioni utili presso tutte le amministrazioni pubbliche; i dati acquisiti sono resi disponibili per gli enti locali. Le regioni e le province autonome comunicano alle autorità di bacino di rilievo nazionale, ai Ministeri dell'ambiente, dei lavori pubblici, per le politiche agricole, per i beni culturali e ambientali, ai Dipartimenti della protezione civile e per i servizi tecnici nazionali gli atti adottati in applicazione dei commi 1 e 2 e trasmettono, su richiesta degli stessi e senza oneri per lo Stato, le informazioni in loro possesso e quelle reperite ai sensi del presente comma. Entro sei mesi dall'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, gli organi di protezione civile, come definiti dalla legge 24 febbraio 1992 n. 225, e dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, provvedono a predisporre, per le aree a rischio idrogeologico, piani urgenti di emergenza contenenti le misure per la salvaguardia dell'incolumit delle popolazioni interessate, compre- so il preallertamento, l'allarme e la messa in salvo preventiva, anche utilizzando i sistemi di monitoraggio di cui all'articolo 2. Nelle aree di cui al comma 1, le regioni individuano le infrastrutture ed i manufatti di ogni tipo che determinano rischi idrogeologici, per i quali i soggetti proprietari possono accedere alle misure di incentivazione allo scopo di adeguare le infrastrutture e di rilocalizzare fuori dell'area a rischio le attività produttive e le abitazioni private. A tale fine le regioni, acquisito il parere degli enti locali interessati, predispongono, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con criteri di priorità connessi al livello di rischio, un piano per l'adeguamento, entro un congruo termine, delle infrastrutture e per la concessione di incentivi finanziari per la rilocalizzazione delle attività produttive e delle abitazioni private, realizzate in conformatì alla normativa urbanistica edilizia o condonate. Gli incentivi sono attivati nei limiti della quota dei fondi introitati ai sensi dell'articolo 86, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, e riguardano anche gli oneri per la demolizione dei manufatti; il terreno di risulta viene acquisito al patrimonio indisponibile dei comuni. All'abbattimento dei manufatti si provvede anche con le modalità di cui all'articolo 2, comma 56, della legge 23 dicembre 1996 n.
662. Ove i soggetti interessati non si avvalgano della facoltà di usufruire delle predette incentivazioni, essi decadono da eventuali benefici connessi ai anni derivanti agli insed d carsi di calamità naturali.
Art. 2 - Potenziamento delle strutture tecniche per la difesa del suolo e la protezione dell'ambiente. Entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto, qualora non abbiano già provveduto, le regioni e le province autonome costituiscono e rendono operativi i comitati per i bacini di rilievo regionale ai sensi delle lettere
a) ed h) del comma 1 dell'articolo 10 della legge 18 maggio 1989 n. 183, e successive modificazioni. Le regioni competenti, per i bacini interregionali, procedono entro tre mesi ai medesimi adempimenti. Le regioni nel cui territorio ricadano bacini idrografici definiti di rilievo interregionale ai sensi dell'articolo 15 della citata legge n. 183 del 1989, previa intesa con le regioni confinanti, possono aggregarli ai bacini di rilievo regionale residuali, costituendo un'unica autorità di bacino interregionale o regionale fino al riordino delle amministrazioni statali previsto dalla legge 15 marzo 1997 n. 59, ed alla revisione della citata legge n. 183 del 1989. La composizione dei comitati isti- tuzionali delle autorità di bacino di rilievo nazionale, di cui all'articolo 12, comma 3, della medesima legge n. 183 del 1989, è integrata dal Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile. Per lo svolgimento delle funzioni di indagine, monitoraggio e controllo in prevenzione del rischio idrogeologico, le regioni e le province autonome possono destinare unità di personale tecnico trasferito in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112. Nel limite della disponibilità finanziaria di cui al comma 1 dell'articolo 8 e nell'ammontare massimo di lire 20 miliardi, le regioni e le province autonome possono assumere, anche in deroga ai propri ordinamenti e con procedure d'urgenza. personale tecnico con contratto di diritto privato a tempo determinato, per l'attuazione dei compiti di cui al presente comma. Le autorità di bacino di rilievo nazionale sono autorizzate, a decorrere dal 1° gennaio 1999, secondo le procedure e nei limiti indicati dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, a provvedere alla totale copertura dei posti vacanti nelle piante organiche, diminuiti del numero di unità del personale comandato di cui all'articolo 16, comma 2, della legge 7 agosto 1990 n. 253, legge 4 dicembre 1993 n. 493 decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 80 secondo le procedure previste dall'articolo 12, comma 8-quater, del decretolegge 5 ottobre 1993 n. 398, convertito, con modificazioni, dalla . Per le attività di indagine, monitoraggio e controllo dei rischi naturali e per quelle connesse all'attuazione del presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzata a rimodulare la dotazione organica del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993 n. 106, anche ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, come sostituito dall'articolo 5 del , entro il limite massimo del totale dei posti di ruolo già previsto dalla tabella organica di cui allo stesso decreto n. 106 del 1993. I posti vacanti sono coperti, secondo le procedure di cui all'articolo 39, comma 8, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, prevedendo apposita riserva di posti non superiore al 50%, per il personale attualmente in servizio, com- preso quello con contratto a tempo determinato, e nel rispetto di quanto previsto al comma 16 del medesimo articolo 39. Il Ministro dell'ambiente. per lo svolgimento delle attività di propria competenza di cui al presente decreto, si avvale di una segreteria tecnica composta da venti esperti di elevata qualificazione. Gli esperti sono nominati con decreto del Ministro dell'ambiente per un periodo di due anni; con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono determinati i compensi spettanti a detti esperti. L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, entro il limite delle proprie disponibilità di bilancio, può attivare fino a cento rapporti di collaborazione ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n.
29. L'Agenzia può altresì avvalersi, entro il predetto limite finanziario, di un contingente massimo di cinquanta unità di personale appartenente alle amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici, anche economici, ed alle società a partecipazione pubblica in liquidazione; tale personale è posto, previo consenso dell'interessato, in posizione di comando, distacco, aspettativa, o comunque messo a disposizione dell'Agenzia entro quindici giorni dalla richie- sta, secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti. I relativi costi restano ad esclusivo carico delle amministrazioni pubbliche di appartenenza; sono interamente rimborsati quelli a carico delle società private e degli enti pubblici economici. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Comitato dei Ministri di cui al comma 1 dell'articolo 1, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, adotta un programma per il potenziamento delle reti di monitoraggio meteoidropluviometrico, mirato alla realizzazione di una copertura omogenea del territorio nazionale. Il programma è predisposto, sulla base del censimento degli strumenti e delle reti esistenti, dal Servizio idrografico e mareografico nazionale, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, sentite le autorità di bacino di rilievo nazionale, le regioni e le province autonome ed il Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche del Consiglio nazionale delle ricerche. Il programma contiene un piano finanziario triennale, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 8, comma 3, con l'indicazione analiica dei costi di realizzazione e di gestione delle reti. Queste ultime assicura- t no l'unitarietà, a livello di bacino idrografico, dell'elaborazione dei dati rilevati dai sistemi di monitoraggio, nonché un sistema automatico atto a garantire le funzioni di preallarme e allarme ai fini di protezione civile.
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Beni culturali, Bonifica, Caccia e pesca, Inquinamento,
Risorse idriche, Parchi, Cartografia, Paesaggio, Rifiuti, Zone protette
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Amministrazione, Catasto, Certificazione, Comuni, Concessioni,
Enti locali, Protezione civile, Università
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Agricoltura, Artigianato, Alberghi, Balneazione, Spettacolo, Turismo
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Agricoltura, Artigianato, Alberghi, Balneazione, Spettacolo, Turismo
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Energia, Energie Alternative
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Costruzioni, Edilizia, Strutture, Impianti, Lavori, Materiali, Opere pubbliche,
Appalti, Contabilità, Barriere architettoniche
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Condomini Immobili Locazioni
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Aeroporti, Ferrovie, Ponti, Porti, Strade, Condutture
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Informatica, Innovazione, Telecomunicazioni
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Contratti, Esercizio Tariffa professionale, Lavoro
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Sicurezza, Prevenzione incendi, infortuni, impianti
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Alluvioni, Calamità, Dissesti, Frane, Terremoti
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Norme non incluse nelle categorie precedenti
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